MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA
MOVE SRL SOCIETA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA
Il presente modello organizzativo e di controllo dell’attività sportiva è redatto dalla Move S.R.L. Società Sportiva Dilettantistica, come previsto dal comma 2 dell’articolo 16 del d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021 e utilizzando le linee guida pubblicate dalla ASI eps riconosciuta dal CONI.
Si applica a chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all’attività della SSD , indipendente dalla disciplina sportiva praticata. Ha validità quadriennale dalla data di approvazione e deve essere aggiornato ogni qual volta necessario al fine di recepire le eventuali modifiche e integrazioni dei Principi Fondamentali emanati dal CONI, le eventuali ulteriori disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI e le raccomandazioni dell’Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding.
L’obiettivo del presente modello è quello di promuovere una cultura e un ambiente inclusivo che assicurino la dignità e il rispetto dei diritti di tutti i tesserati, in particolare minori, e garantiscano l’uguaglianza e l’equità, nonché valorizzino le diversità, tutelando al contempo l’integrità fisica, psicologica e morale di tutti i tesserati.
Il presente modello organizzativo e di controllo dell’attività sportiva deve essere pubblicato sulla homepage del sito della Società Sportiva, affisso nella sede della medesima nonché comunicato al Responsabile Safeguarding della Federazione per la tutela dei tesserati dagli abusi e dalle condotte discriminatorie, insieme alla nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni.
Il presente modello integra e non sostituisce il Regolamento per la tutela dei tesserati dagli abusi e dalle condotte discriminatorie della Federazione Sportiva cui la Società Sportiva è affiliata.
1) Diritti e doveri
A tutti i tesserati e le tesserate sono riconosciuti i diritti fondamentali:
• a un trattamento dignitoso e rispettoso in ogni rapporto, contesto e situazione in ambito associativo;
• alla tutela da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettiva, relazionale o sportiva;
• a che la salute e il benessere psico-fisico siano garantiti come prevalenti rispetto a ogni risultato sportivo.
Coloro che prendono parte, a qualsiasi titolo e in qualsiasi funzione e/o ruolo, all’attività sportiva, in forma diretta o indiretta, sono tenuti a rispettare tutte le disposizioni e le prescrizioni a tutela degli indicati diritti dei tesserati e delle tesserate.
I tecnici, i dirigenti, i soci e tutti gli altri tesserati e tesserate sono tenuti a conoscere il presente modello, il Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione e il Regolamento per la tutela dei tesserati dagli abusi e dalle condotte discriminatorie della Federazione Italiana cui aderisce la Società Sportiva.
Tutti gli aderenti a qualsiasi titolo alla vita associativa sono tenuti al rispetto dei principi fondamentali di non discriminazione e non violenza nell’ambito di competizioni, allenamenti, condivisione di spazi comuni come gli spogliatoi e, in generale, nei rapporti con gli atleti, i tesserati, i dirigenti, gli allenatori e staff tecnico della propria e delle altre Società Sportive.
2) Prevenzione e gestione dei rischi
Comportamenti rilevanti
Ai fini del presente modello, costituiscono comportamenti rilevanti:
• l’abuso psicologico: qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, l’aggressione verbale, la minaccia, il confinamento, la sopraffazione, l’isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del tesserato, anche se perpetrato attraverso l’utilizzo di strumenti digitali;
• l’abuso fisico: qualunque condotta consumata, tentata o minacciata (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado in senso reale o potenziale di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi l’integrità psicofisica del tesserato. Tali atti possono anche consistere nell’indurre un tesserato a svolgere (anche al fine di una migliore performance sportiva) un’attività fisica inappropriata oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati ,infortunati o comunque doloranti. In quest’ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti ivi comprese quelle anti doping;
• la molestia sessuale: qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti fastidio o disturbo.
Tali atti o comportamenti possono anche consistere nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante;
• l’abuso sessuale: qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza contatto o con contatto, e considerata non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un tesserato a porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell’osservare il tesserato in condizioni e contesti non appropriati;
• la negligenza: il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi, o comportamento, o condotta, o atto di cui al presente modello, omette di intervenire causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici del tesserato;
• l’incuria: a mancata soddisfazione delle necessità fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo;
• l’abuso di matrice religiosa: l’impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume o all’ordine pubblico;
• il bullismo, il cyberbullismo: qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul tesserato. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un tesserato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l’aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie infondate o comunque riguardanti la sfera personale del tesserato, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima);
• i comportamenti discriminatori; qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto
discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status socio economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale o politico.
I comportamenti rilevanti possono verificarsi in qualsiasi forma e modalità, comprese quelle di persona e tramite modalità informatiche, sul web e attraverso messaggi,e-mail, social network e blog.
3) Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni
La Società Sportiva Dilettantistica nomina un Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, con lo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui soci nonché per garantire la protezione dell’integrità fisica e morale degli sportivi.
La nomina del Responsabile sarà resa immediatamente pubblica tramite affissione di specifico avviso presso la sede sociale in luogo ben visibile a tutti i tesserati e fruitori nonché pubblicata sulla homepage della Società Sportiva e tempestivamente comunicata al Responsabile federale delle politiche di Safeguarding.
In ogni caso, il Responsabile Safeguarding all’interno delle società sportive svolge funzioni di vigilanza circa l’adozione e l’aggiornamento dei modelli e dei codici di condotta, nonché di collettore di eventuali segnalazioni di condotte rilevanti ai fini delle politiche di Safeguarding, potendo svolgere anche funzioni ispettive.
Il Responsabile Safeguarding è tenuto a sensibilizzazione i membri della Società Sportiva sulle questioni di Safeguarding ed è tenuto a collaborare con le autorità competenti.
Il Responsabile Safeguarding ha l’obbligo di definire e pubblicizzare i canali di comunicazione chiari per i membri della Società Sportiva per segnalare casi di abuso o maltrattamento e stabilire le procedure per la registrazione e la gestione delle segnalazioni ricevute.
Il Responsabile Safeguarding garantisce la confidenzialità e la riservatezza delle informazioni riguardanti casi di abuso o maltrattamento essendo tenuto a trattare le informazioni sensibili in modo riservato e nel rispetto della privacy delle persone coinvolte.
Il Consiglio direttivo sospende o rimuove il Responsabile Safeguarding in caso di mancata conformità ai requisiti o di violazione delle politiche della Società Sportiva relative alla protezione dei minori o in caso di reiterati inadempimenti degli obblighi connessi all’incarico ricevuto.
Il Responsabile Safeguarding può essere contattato tramite posta elettronica all’indirizzo safeguarding@movefitness.it
3) Le politiche di prevenzione
Per la prevenzione di qualsiasi tipo di molestia, violenza o discriminazione nell’attività sportiva vengono adottate le seguenti policy:
Verifica casellario giudiziario e carichi pendenti
Allenatori, tecnici, dipendenti, medici e tutti coloro i quali entrano a contatto con atleti e tesserati, soprattutto se minori, devono presentare al Responsabile di cui al punto precedente il proprio casellario giudiziario ed il certificato dei carichi pendenti (soprattutto certificato antipedofilia) entro 30 gg. dall’adozione del presente modello; qualora la documentazione non dovesse essere tempestivamente prodotta, vi sarà un richiamo scritto che, se disatteso entro ulteriori 15 gg., sarà seguito dalla interruzione immediata di qualsiasi rapporto con il soggetto inadempiente.
Successivamente alla adozione del presente modello, per i nuovi rapporti di collaborazione a qualsiasi titolo prestata, allenatori, tecnici, dipendenti, medici e tutti coloro i quali entrano a contatto con atleti e tesserati, soprattutto se minori dovranno presentare le suddette certificazioni al Responsabile della Società Sportiva; la mancata presentazione delle certificazioni o la presentazione di certificazioni non idonee impedirà l’avvio di qualsivoglia rapporto collaborativo.
Quanto sopra si applica anche ai soggetti ai quali dovessero essere ceduti a qualsiasi titolo spazi all’interno della struttura sportiva della Società Sportiva per periodi superiori a 30 giorni.
Uso degli spazi della Società Sportiva
Presso le strutture in gestione o in uso alla Società Sportiva sono predisposte tutte le misure necessarie a prevenire qualsivoglia situazione di rischio; in particolare devono sono predisposti spogliatoi e servizi igienici divisi tra personale tecnico e atleti e, per questi ultimi, sono previsti spazi separati a seconda del genere.
E’ sempre garantito l’accesso ai locali e agli spazi in gestione o in uso alla Società Sportiva durante gli allenamenti e le sessioni prova di tesserati e tesserate minorenni a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti e delle atlete ovvero a loro delegati, senza che ciò possa interferire con il regolare svolgimento delle attività.
Durante le sessioni di allenamento, di prova o di competizione è fatto divieto agli allenatori, ai dirigenti, al personale medico (salvo urgenze sanitarie), ed in generale a tutti i soggetti diversi dagli atleti di accedere agli spogliatoi ed ai bagni a questi ultimi riservati, ad eccezione della deroga di cui al capoverso successivo.
Durante le sessioni di allenamento o di prova o di competizione non è consentito l’accesso agli spogliatoi a utenti esterni o genitori/accompagnatori, se non previa autorizzazione da parte di un tecnico o dirigente e, comunque, solo per eventuale temporanea assistenza a tesserati e tesserate sotto i 6 anni di età o con disabilità motoria o intellettivo/relazionale.
In caso di necessità, fermo restando la tempestiva richiesta di intervento al servizio di soccorso sanitario qualora necessario, l’accesso all’infermeria è consentito al medico sociale o, in caso di manifestazione sportiva, al medico di gara o, in loro assenza, a un tecnico formato sulle procedure di primo soccorso esclusivamente per le procedure strettamente necessarie al primo soccorso nei confronti della persona infortunata. La porta dovrà rimanere aperta e dovrà essere presente almeno un’altra persona (atleta, tecnico, dirigente, collaboratore, eccetera); in caso di atleti minorenni sarà necessaria sempre anche la presenza di almeno un soggetto esercente la potestà genitoriale o suo incaricato.
Parimenti, anche le visite mediche o fisioterapiche dovranno essere svolte con le medesime modalità.
Allenamenti
È fatto divieto ad allenatori e staff di svolgere allenamenti singoli o al di fuori dei giorni e orari previsti per gli allenamenti collettivi. Laddove l’allenamento singolo fosse necessario per la preparazione dell’atleta, si dovrà svolgere in presenza di almeno due tecnici e, se si tratta di atleti minori, alla presenza di almeno uno dei genitori o previa autorizzazione degli stessi.
Trasferte
In caso di trasferte che prevedano un pernottamento, agli atleti saranno riservate camere, bagni e spogliatoi, suddivisi per genere, diverse da quelle in cui alloggeranno i tecnici, i dirigenti o altri accompagnatori, salvo nel caso di parentela stretta tra l’atleta e l’accompagnatore.
Qualora non fosse possibile suddividere gli spazi tra atleti ed atlete minorenni, entrambi i genitori o chi ne fa le veci dovranno rilasciare espressa autorizzazione scritta in tal senso.
Durante le trasferte di qualsiasi tipo è dovere degli accompagnatori vigilare sugli atleti accompagnati, soprattutto se minorenni, mettendo in atto tutte le azioni necessarie a garantire l’integrità fisica e morale degli stessi ed evitare qualsiasi comportamento rilevante ai fini del presente modello.
Per l’adesione alle trasferte di atleti minorenni sarà sempre necessaria la presenza di almeno un soggetto esercente la potestà genitoriale o, in alternativa, espressa autorizzazione scritta rilasciata da entrambi i genitori o di chi ne fa le veci.
È obbligatorio l’affiancamento all’allenatore/tecnico di almeno un altro membro dello staff durante tutti gli spostamenti degli atleti compresi quelli per raggiungere gli hotel e il campo da gioco. Se trattasi di atleti minorenni sussiste, altresì, l’obbligo di espressa autorizzazione scritta rilasciata da entrambi i genitori o di chi ne fa le veci.
4) Tutela della privacy
A tutti gli atleti (o esercenti la potestà genitoriale), i tecnici, i dirigenti, i collaboratori e i soci della Società Sportiva all’atto dell’iscrizione/tesseramento, e comunque ogni qualvolta venga effettuata una raccolta di dati personali, è sottoposta l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.13 del Regolamento Europeo679/2016 (GDPR).
I dati raccolti sono gestiti e trattati secondo le modalità descritte nel suddetto Regolamento e comunque solo sulla base della necessità all’esecuzione del contratto di cui gli interessati sono parte, all’adempimento di un obbligo legale o sulla base del consenso fornito.
In particolare, le categorie particolari di dati personali (quali l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche,o l’appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona) possono essere trattate solo previo libero ed esplicito consenso dell’interessato, manifestato in forma scritta, salvi i casi di adempimento di obblighi di legge e regolamenti.
La Società Sportiva, previo specifico consenso scritto raccolto all’atto dell’iscrizione o tesseramento, può pubblicare sui propri canali di comunicazione fotografie ritraenti i tesserati prodotte durante le sessioni di allenamento e gara, ma non è consentita la produzione e la pubblicazione di immagini che possono causare situazioni di imbarazzo o pericolo per i tesserati.
La documentazione, sia cartacea, sia digitale, raccolta dalla Società Sportiva contenente dati personali dei tesserati, fornitori od ogni altro soggetto, è custodita garantendo l’inaccessibilità alle persone non autorizzate al trattamento dei dati. In caso di perdita, cancellazione, accidentale divulgazione, databreach, eccetera, sarà data tempestiva comunicazione all’interessato e, contestualmente, al titolare del trattamento dei dati personali. Sarà data tempestiva comunicazione anche all’autorità Garante per la protezione dei dati personali, se la violazione dei dati personali comporta un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche.
Tutte le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sono adeguatamente formate e devono mettere in atto tutti i comportamenti e le procedure necessarie alla tutela dei dati personali degli interessati, soprattutto di quelli rientranti nelle categorie particolari di dati personali.
5) Inclusività
La Società garantisce a tutti i propri tesserati e ai tesserati di altre associazioni e società sportive dilettantistiche pari diritti e opportunità, indipendentemente da etnia, convinzioni personali,disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita,fisica,intellettiva,relazionale o sportiva.
La Società si impegna, anche tramite accordi, convenzioni e collaborazioni con altre associazioni o società sportive dilettantistiche, a garantire il diritto allo sport agli atleti con disabilità fisica o intellettivo-relazionale, integrando suddetti atleti, anche tesserati per altre associazioni o società sportive dilettantistiche, nel gruppo di atleti tesserati per la Società Sportiva loro coetanei.
La Società Sportiva si impegna a garantire il diritto allo sport anche agli atleti svantaggiati dal punto di vista economico o famigliare, favorendo la partecipazione di suddetti atleti alle attività della società anche mediante sconti delle quote di tesseramento e/o mediante accordi, convenzioni e collaborazioni con enti del terzo settore operanti sul territorio e nei comuni limitrofi.
6) Contrasto dei comportamenti lesivi e gestione delle segnalazioni
Segnalazione dei comportamenti lesivi
In caso di presunti comportamenti lesivi, da parte di tesserati o di persone terze, nei confronti di altri tesserati, soprattutto se minorenni, deve essere tempestivamente segnalato al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni tramite comunicazione a voce o via posta elettronica all’indirizzo email safeguarding@movefitness.it . Le chiavi di accesso a tale indirizzo email saranno in possesso esclusivamente del Responsabile.
Il suindicato indirizzo email é portato a conoscenza di tutti i tesserati e quindi pubblicato sul sito istituzionale della Società, sui canali social, affisso con specifico avviso in luogo ben visibile presso la segreteria di tutte le sedi della Società, indicato nel modulo di adesione alla Società Sportiva una cui copia viene rilasciata al tesserato aderente.
Nel caso di una denuncia che coinvolga un minore come presunta vittima, i genitori o il tutore legale del minore saranno informati, a condizione che ciò non sia considerato un rischio per la sicurezza di tale minore.
In caso dei suddetti comportamenti lesivi sarà inviata segnalazione al Garante per la tutela dei tesserati dagli abusi e dalle condotte discriminatorie–Safeguarding Office all’indirizzo email dedicato.
In caso di gravi comportamenti lesivi la Società Sportiva notificherà i fatti di cui è venuta a conoscenza alle forze dell’ordine.
La Società Sportiva garantisce l’adozione di apposite misure che prevengano qualsivoglia forma di vittimizzazione secondaria dei tesserati che abbiano in buona fede:
• presentato una denuncia o una segnalazione;
• manifestato l’intenzione di presentare una denuncia o una segnalazione;
• assistito o sostenuto un altro tesserato nel presentare una denuncia o una segnalazione;
• reso testimonianza o audizione in procedimenti in materia di abusi, violenze o discriminazioni;
• intrapreso qualsiasi altra azione o iniziativa relativa o inerente alle politiche di Safeguarding.
7) Sistema disciplinare e meccanismi sanzionatori
A titolo esemplificativo e non esaustivo, i comportamenti sanzionabili possono essere ricondotti a:
• mancata attuazione colposa delle misure indicate nel Modello e della documentazione che ne costituisce parte integrante (es. Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione);
• violazione dolosa delle misure indicate nel presente modello e della documentazione che ne costituisce parte integrante (es. Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione), tale da compromettere il rapporto di fiducia tra l’autore e la Società Sportiva in quanto preordinata in modo univoco a commettere un reato;
• violazione delle misure poste a tutela del segnalante;
• effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelano infondate;
• violazione degli obblighi di informazione nei confronti della Società Sportiva;
• violazione delle disposizioni concernenti le attività di informazione, formazione e diffusione nei confronti dei destinatari del presente modello;
• atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
• mancata applicazione del presente sistema disciplinare.
Le sanzioni comminabili sono diversificate in ragione della natura del rapporto giuridico intercorrente tra l’autore della violazione e la Società Sportiva, nonché del rilievo e gravità della violazione commessa e del ruolo e responsabilità dell’autore. Le sanzioni comminabili sono diversificate tenuto conto del grado di imprudenza, imperizia, negligenza, colpa o dell’intenzionalità del comportamento relativo all’azione/omissione, tenuto altresì conto dell’eventuale recidiva, nonché dell’attività lavorativa svolta dall’interessato e della relativa posizione funzionale, gravità del pericolo creato, entità del danno eventualmente creato, presenza di circostanze aggravanti o attenuanti, eventuale condivisione di responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso nel determinare l’infrazione, unitamente a tutte le altre particolari circostanze che possono aver caratterizzato il fatto.
Il presente sistema sanzionatorio è portato a conoscenza di tutti i Destinatari del Modello attraverso la pubblicazione dello stesso sul sito istituzionale della Società stessa raggiungibile all’indirizzo www.movefitness.it nella sezione dedicata, attraverso l’affissione in tutte le segreterie delle varie sedi della Società Sportiva, attraverso la sottoscrizione dell’accettazione dello stesso al momento del tesseramento.
Sanzioni nei confronti dei collaboratori retribuiti
I comportamenti tenuti dai collaboratori retribuiti in violazione delle disposizioni del presente modello,inclusa la violazione degli obblighi di informazione nei confronti della Società Sportiva, e della documentazione che ne costituisce parte integrante (es. Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione) sono definiti illeciti disciplinari.
Nei confronti dei collaboratori retribuiti, potranno essere comminate le seguenti sanzioni, commisurate alla natura e gravità della violazione commessa:
• richiamo verbale per mancanze lievi;
• ammonizione scritta nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto 1;
• multa in misura non eccedente l’importo di 5 ore di retribuzione;
• sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 15;
• risoluzione del contratto e, in caso di collaboratore socio della Società Sportiva, radiazione dello stesso.
Ai fini del precedente punto:
1. incorre nel provvedimento disciplinare del richiamo verbale per le mancanze lievi il collaboratore che violi, per mera negligenza, le procedure aziendali, le prescrizioni del Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione o adotti, nello svolgimento di attività sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel presente modello, qualora la violazione non abbia rilevanza esterna;
2. incorre nel provvedimento disciplinare dell’ammonizione scritta il collaboratore che risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile il richiamo verbale e/o violi, per mera negligenza, le procedure aziendali, le prescrizioni del Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione o adotti, nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel presente modello, qualora la violazione abbia rilevanza esterna;
3. incorre nel provvedimento disciplinare della multa non eccedente l’importo di 5 ore della normale retribuzione il collaboratore che risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile l’ammonizione scritta e/o, per il livello di responsabilità gerarchico o tecnico, o in presenza di circostanze aggravanti, leda l’efficacia del presente modello con comportamenti quali:
a) l’inosservanza dell’obbligo di informativa al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni; l’effettuazione, con colpa grave, di false o infondate segnalazioni inerenti alle violazioni del Modello o del Codice di condotta a tutela dei minorie per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione;
b) la violazione delle misure adottate dalla Società Sportiva volte a garantire la tutela dell’identità del segnalante; la reiterata inosservanza degli adempimenti previsti dalle prescrizioni indicate nel presente modello, nell’ipotesi in cui riguardino un procedimento o rapporto in cui è parte la Pubblica Amministrazione (ivi comprese le Autorità Sportive);
4. incorre nel provvedimento disciplinare della sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di 15 giorni il collaboratore che risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile la multa non eccedente l’importo di 5 ore della normale retribuzione e/o effettui, con dolo, false o infondate segnalazioni inerenti alle violazioni del Modello e del Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione e/o violi le misure adottate dalla Società volte a garantire la tutela dell’identità del segnalante così da generare atteggiamenti ritorsivi o qualsiasi altra forma di discriminazione o penalizzazione nei confronti del segnalante;
5. incorre nel provvedimento disciplinare della risoluzione del contratto senza preavviso il collaboratore che eluda fraudolentemente le prescrizioni del presente modello attraverso un comportamento inequivocabilmente diretto alla commissione di uno dei reati ricompreso fra quelli previsti e/o violi il sistema di controllo interno attraverso la sottrazione, la distruzione o l’alterazione di documentazione ovvero impedendo il controllo o l’accesso alle informazioni e alla documentazione agli organi preposti, incluso il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni in modo da impedire la trasparenza e verificabilità delle stesse.
Sanzioni nei confronti dei volontari
Nei confronti dei volontari della Società Sportiva, potranno essere comminate le seguenti sanzioni, commisurate alla natura e gravità della violazione commessa:
• richiamo verbale per mancanze lievi;
• ammonizione scritta nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al punto 1 della precedente sezione “Sanzioni nei confronti dei collaboratori retribuiti”;
• allontanamento dalle strutture di allenamento e gara per un periodo non superiore a 15giorni;
• allontanamento dalle strutture di allenamento e gara per un periodo non superiore a 1 anno;
• rescissione del rapporto di volontariato e, in caso di volontario socio della Società, radiazione dello stesso.
Ai fini del precedente punto si rimanda al punto 3 della sezione “Sanzioni nei confronti dei collaboratori retribuiti”.
Sanzioni nei confronti dei frequentatori a qualsiasi titolo
Quanto contenuto nei due paragrafi che precedono è riferibile, laddove concretamente applicabile, a tutti i frequentatori della struttura sportiva.
Resta inteso che i detti soggetti saranno soggetti alle sanzioni della sospensione temporanea o dell’allontanamento definitivo a seconda della gravità delle infrazioni commesso, senza possibilità di rimborso di quote eventualmente versate a qualsiasi titolo.
8) Obblighi formativi, informativi e altre misure
La Società Sportiva è tenuta a pubblicare il presente modello e il nominativo del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni presso la sua sede e le strutture che ha in gestione o in uso, nonché sulla home page del sito istituzionale.
Al momento dell’adozione del presente modello e in occasione di ogni sua modifica, la Società Sportiva darà comunicazione via posta elettronica a tutti i propri tesserati, associati e volontari. La Società Sportiva informerà il tesserato o eventualmente coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti, del presente modello e del nominativo e dei contatti del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni.
La Società Sportiva darà immediata comunicazione di ogni informazione rilevante al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, al Garante per la tutela dei tesserati dagli abusi e dalle condotte discriminatorie – Safeguarding Office della federazione sportiva di competenza, ASI nel caso della Move srl SSD, nonché all’Ufficio della Procura federale ove competente. La Società Sportiva darà diffusione presso i propri tesserati di idonee informative finalizzate alla prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione nonché alla consapevolezza dei tesserati in ordine a propri diritti, obblighi e tutele.
La Società Sportiva prevede adeguate misure per la diffusione di, o l’accesso a, materiali informativi finalizzati alla sensibilizzazione su e alla prevenzione dei disturbi alimentari negli sportivi.
La Società Sportiva prevede un’adeguata informativa ai tesserati o eventualmente a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti, con riferimento alle specifiche misure adottate per la prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione in occasione di manifestazioni sportive.
La Società Sportiva darà comunicazione ai tesserati o eventualmente a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti di ogni altra politica di Safeguarding adottata dalle federazioni sportive alla quale è affiliata.
Con cadenza semestrale la Società Sportiva predispone, anche a mezzo di convenzioni e accordi con EPS o Federazione cui è affiliata, specifici programmi di formazione volti a far conoscere ai propri tesserati i principi fondamentali da rispettare e le politiche di prevenzione adottate; la partecipazione ai programmi di formazione da parte di tesserati o dei soggetti che entrano in contatto con la vita associativa è obbligatoria e deve essere provata tramite specifici attestati.
Santhià 18/06/2024 Move S.R.L. Società Sportiva Dilettantistica
CODICE DI CONDOTTA A TUTELA DEI MINORI E PER LA PREVENZIONE DELLE MOLESTIE, DELLA VIOLENZA DI GENERE E DI OGNI ALTRA CONDIZIONE DI DISCRIMINAZIONE
I destinatari del presente Codice di condotta sono gli istruttori, i tecnici, i dirigenti, i collaboratori a qualsiasi titolo, livello e qualifica, i lavoratori ed i volontari.
I soggetti sopra indicati sono responsabili della crescita dei giovani allievi e tesserati nonché della creazione di un ambiente positivo, sicuro e stimolante per la pratica sportiva. A tal fine, sono chiamati a dare il buon esempio e ad essere un modello per gli allievi affiliati alla SSD.
Tutti i soggetti sopra indicati, che hanno un contatto diretto con allievi e tesserati minorenni, sono obbligati a rispettare il Codice di condotta, che accettano integralmente dopo averne preso visione. Ogni presunta violazione del Codice di condotta deve essere segnalata al Responsabile Safeguarding nominato dalla SSD e verificata secondo quanto stabilito dal Modello organizzativo e di controllo dell’attività sportiva. Le misure e le sanzioni poste in essere potranno andare dall’ammonimento verbale fino alla cessazione della collaborazione.
La SSD Move s.r.l. .si impegna a garantire un ambiente sicuro, rispettoso e inclusivo per tutti i tesserati, inclusi i minori e gli adulti vulnerabili. Il seguente codice di condotta stabilisce le aspettative e le responsabilità per tutti coloro che sono coinvolti nelle attività della SSD.
Rispettiamo la dignità e l’integrità di tutte le persone coinvolte nelle attività della SSD sportiva, senza discriminazioni di alcun genere.
Trattiamo tutti con cortesia, gentilezza e rispetto, evitando linguaggio offensivo, comportamenti intimidatori o abusivi.
Creiamo attività tese a promuovere l’inclusione attraverso lo sport.
Garantiamo a tutti i soggetti che operano nella SSD di avere ben chiari i concetti di abuso, molestia, violenza di genere o discriminazione per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.
Mettiamo al primo posto la sicurezza e il benessere di tutti i tesserati, specie se minori, adottando misure appropriate per prevenire abusi, molestie o qualsiasi forma di danno.
Rispettiamo i diritti e le opinioni degli altri, fornendo un ambiente in cui ci si senta liberi di esprimere preoccupazioni o segnalare comportamenti inappropriati.
Chiediamo a tutti i lavoratori sportivi e volontari della SSD di tenere comportamenti professionali ed appropriati ed inoltre, in tutte le interazioni con i tesserati, di evitare qualsiasi forma di contatto fisico inappropriato.
Informiamo tutti i tesserati circa i contatti del Responsabile Safeguarding nominato dalla SSD, nonché circa l’indirizzo mail del Safeguarding Office istituito a livello nazionale da ASI Nazionale. Il contatto mail del Responsabile Safeguarding nominato da Move srl SSD è safeguarding@movefitness.it ; il contatto del Safeguarding Office ASI è salvaguardia@asinazionle.it
Comunichiamo in modo chiaro, aperto e rispettoso con i partecipanti, genitori, colleghi ed in generale con tutti i tesserati della SSD fornendo, altresì, copia del codice di condotta, nonché modulo di segnalazione.
Rispettiamo la privacy dei tesserati coinvolti e garantiamo la riservatezza delle informazioni personali o sensibili acquisite.
Partecipiamo a programmi di formazione e sensibilizzazione sulla tutela safeguarding per acquisire competenze e conoscenze necessarie per prevenire e rispondere agli abusi.
Riconosciamo il nostro ruolo e la nostra responsabilità nel proteggere i tesserati e segnalare qualsiasi preoccupazione o sospetto di abuso al Responsabile Safeguarding nominato dalla SSD.
Tutti i soggetti destinatari del presente Codice di condotta si impegnano a:
rispettare e tutelare i diritti, la dignità e il valore di tutti i tesserati coinvolti, indipendentemente dalla loro età, razza, colore della pelle, origine etnica, nazionale o sociale, sesso, disabilità, lingua, religione, opinione politica, stato sociale, orientamento sessuale o qualsiasi altra ragione. All’istruttore tecnico, lavoratore o volontario, si richiede un comportamento civile e antidiscriminatorio teso a non ignorare, facilitare o anche collaborare tacitamente in attività che implicano un’ingiusta discriminazione nei confronti dei tesserati;
non assumere o tollerare comportamenti o linguaggi offensivi nei confronti degli atleti, genitori, direttori di gara, membri dello staff o qualsiasi altro soggetto coinvolto nelle attività; non tollerare o partecipare a comportamenti dei minori che siano illegali, o abusivi o che mettano a rischio la loro sicurezza fisica e/o mentale;
non impegnarsi in attività sessuali o avere un rapporto sessuale con tesserati di età inferiore ai 18 anni e non fare commenti sessualmente allusivi mostrando un comportamento sempre rispettoso e discreto;
garantire che qualsiasi trattamento di assistenza sanitaria (ad es. visita medica, assistenza post infortunio, trattamento fisioterapico), si svolga in modo aperto e in ambiente supervisionato, piuttosto che al chiuso o in privato e sempre con la presenza di un soggetto terzo (altro tesserato, adulto);
evitare di passare del tempo da soli con i minori lontano da altri soggetti;
non lasciare che i minori rimangano senza adeguata supervisione nel corso delle attività e, al termine delle stesse, accertarsi che lascino l’impianto sportivo accompagnati da un proprio genitore o da una persona autorizzata, qualora i minori non siano stati preventivamente autorizzati a lasciare l’impianto autonomamente e senza la presenza di un adulto. Ogni autorizzazione deve essere debitamente sottoscritta dai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale sul minore;
non utilizzare i social media in maniera inappropriata, non coinvolgere i minori nelle conversazioni private sui social media e non pubblicare mai commenti o condividere immagini che potrebbero compromettere il loro benessere o causare loro danni;
non acquisire, detenere e pubblicare fotografie o divulgare altre informazioni sui bambini e sui ragazzi o sulle loro famiglie su qualsiasi supporto cartaceo ovvero digitale (es. social media personali o del club/organizzazione, siti web, strumenti di comunicazione online personali, ecc.) in assenza della relativa liberatoria sottoscritta dai genitori o dai tutori al fine di poter conservare e/o utilizzare tale materiale prodotto;
segnalare eventuali dubbi sulla sicurezza e sul benessere dei tesserati rivolgendosi al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni nominato dalla SSD, in conformità a quanto disposto nel Modello organizzativo e di controllo dell’attività sportiva;
consultare il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni nominato dalla SSD in caso di dubbi sulla partecipazione dei tesserati in conformità a quanto disposto nel Modello organizzativo e di controllo dell’attività sportiva ed in caso di necessità per favorire l’inclusione sportiva degli atleti con disabilità fisica o intellettivo-relazionale